Articolo 41 della Costituzione
“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana6 .
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali7.”.
Note
6 Le parole «alla salute, all’ambiente,» sono state inserite con l’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.
7 Le parole «e ambientali» sono state aggiunte con l’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.