Articolo 41 della Costituzione

“L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana6 .

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali7.”.

Note

6 Le parole «alla salute, all’ambiente,» sono state inserite con l’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

7 Le parole «e ambientali» sono state aggiunte con l’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

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