Articolo 19 della Costituzione

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

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Articolo 18 della Costituzione

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Articolo 20 della Costituzione