Articolo 15 della Costituzione

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”

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Articolo 14 della Costituzione

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Articolo 16 della Costituzione