Articolo 134 della Costituzione
“La Corte costituzionale giudica:
-sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
-sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
-sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica(44), a norma della Costituzione.”.
Note
44 Le parole «ed i Ministri» sono state soppresse con l’articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1