Articolo 134 della Costituzione

La Corte costituzionale giudica:

-sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

-sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

-sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica(44), a norma della Costituzione.”.

Note

44 Le parole «ed i Ministri» sono state soppresse con l’articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1

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