Articolo 127 della Costituzione

“Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge(41).”.

Note

41 Articolo così sostituito con l’articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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Articolo 126 della Costituzione

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Articolo 128 della Costituzione