Articolo 125 della Costituzione
“[Comma abrogato con l’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.”.