Articolo 121 della Costituzione
“Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative(35) attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica(36).”.
Note
35 Le parole «e regolamentari» sono state soppresse con l’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
36 Comma così sostituito con l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.