Articolo 114 della Costituzione

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento(24).”:

Note

24 Articolo così sostituito con l’articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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