Articolo 114 della Costituzione
“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento(24).”:
Note
24 Articolo così sostituito con l’articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.