Articolo 110 della Costituzione

“Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.”.

Indietro
Indietro

Articolo 109 della Costituzione

Avanti
Avanti

Articolo 111 della Costituzione