Articolo 108 della Costituzione

“Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.”.

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Articolo 107 della Costituzione

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Articolo 109 della Costituzione