Articolo 37 del Codice del Turismo

“1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.

2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.”

Indietro
Indietro

Articolo 36 del Codice del Turismo

Avanti
Avanti

Articolo 38 del Codice del Turismo