Articolo 19 del Codice del Turismo

“1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.”

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Articolo 18 del Codice del Turismo

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Articolo 20 del Codice del Turismo