Articolo 2959 del Codice civile

(Ammissioni di colui che oppone la prescrizione)

L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.”.

 
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Articolo 2958 del Codice civile

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Articolo 2960 del Codice civile