Articolo 2956 del Codice civile

(Prescrizione di tre anni)

Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese(1);

2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative(2);

3) dei notai, per gli atti del loro ministero(3);

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.”.

Note

(1) Tale numero è risultato costituzionalmente illegittimo in forza della sentenza del 10 giugno 1966, n. 63 della Corte Costituzionale, negli stessi limiti ex nota 5 art. 2948.

(2) La previsione in questione è volutamente molto generica per poter estendere la propria disciplina a tutte quelle figure professionali che svolgono una qualche attività intellettuale, come avvocati, ingegneri, geometri, medici e via dicendo.

(3) Nella specifica ipotesi qui descritta si intendono presenti, tra i diritti inerenti alla professione notarile, anche quelli relativi al rimborso delle spese affrontate per effettuare le formalità pubblicitarie, come la trascrizione, la registrazione e l'iscrizione.

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