Articolo 2951 del Codice civile

(Prescrizione in materia di spedizione e trasporto)

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto(1).

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa(2).

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679(3).”.

Note

1) Rispetto alla prescrizione quinquennale dei diritti che sorgono dal cosiddetto sistema di tariffe a forcella, ossia il sistema di controllo del prezzo e delle tariffe relative all'autotrasporto (introdotto dalla L. 298/1974), si veda l'art. 2, D.L. 29 marzo 1993, n. 82, successivamente convertito nella L. 27 maggio 1993, n. 162. Per il resto, la prevalente dottrina, smentita però da buona parte della giurisprudenza, dispone il termine prescrizionale annuale per quei diritti che abbiano un espresso fondamento in relazione ai contratti di trasporto e di spedizione, escludendo in tal modo quelli relativi alle operazioni accessorie.

(2) Nel silenzio del legislatore, non si è trovato accordo unanime in dottrina per stabilire se l'elevazione del termine prescrizionale a diciotto mesi debba essere esteso anche al normale contratto di spedizione, effettuato in toto all'interno del territorio comunitario.

(3) Tale ipotesi rispecchia la peculiare responsabilità, qualificata come extracontrattuale ex art. 2043, derivante dalla non accettazione delle richieste di trasporto da parte dei concessionari di servizi pubblici di linea, la quale deve pertanto ricevere una apposita disciplina non vincolata nè al termine di prescrizione ordinario, nè a quello breve quinquennale.

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