Articolo 2943 del Codice civile
(Interruzione da parte del titolare)
“1. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
2. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
3. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
4. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”

