Articolo 2943 del Codice civile

(Interruzione da parte del titolare)

“1. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

2. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

3. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

4. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”

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Articolo 2942 del Codice civile

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Articolo 2944 del Codice civile