Articolo 2937 del Codice civile
(Rinunzia alla prescrizione)
“1. Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
2. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
3. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.”

