Articolo 2937 del Codice civile

(Rinunzia alla prescrizione)

“1. Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

2. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

3. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.”

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Articolo 2936 del Codice civile

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Articolo 2938 del Codice civile