Articolo 2934 del Codice civile

(Estinzione dei diritti)

“1. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

2. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.”

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Articolo 2933 del Codice civile

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Articolo 2935 del Codice civile