Articolo 2922 del Codice civile

(Vizi della cosa. Lesione)

“1. Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.

2. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.”

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Articolo 2921 del Codice civile

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Articolo 2923 del Codice civile