Articolo 2922 del Codice civile
(Vizi della cosa. Lesione)
“1. Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
2. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.”
(Vizi della cosa. Lesione)
“1. Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
2. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.”