Articolo 2917 del Codice civile

(Estinzione del credito pignorato)

“Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.”

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Articolo 2916 del Codice civile

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Articolo 2918 del Codice civile