Articolo 2913 del Codice civile

(Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato)

β€œNon hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.”

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Articolo 2912 del Codice civile

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Articolo 2914 del Codice civile