Articolo 2908 del Codice civile

(Effetti costitutivi delle sentenze)

“Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.”

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Articolo 2907 del Codice civile

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Articolo 2909 del Codice civile