Articolo 2895 del Codice civile

(Desistenza del creditore)

“La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.”

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Articolo 2894 del Codice civile

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Articolo 2896 del Codice civile