Articolo 2889 del Codice civile

(Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche)

“1. Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

2. Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell'articolo che segue.”

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Articolo 2888 del Codice civile

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Articolo 2890 del Codice civile