Articolo 2872 del Codice civile

(Modalità della riduzione)

“1. La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.

2. Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.”

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Articolo 2871 del Codice civile

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Articolo 2873 del Codice civile