Articolo 2865 del Codice civile

(Frutti dovuti dal terzo)

“1. I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento.

2. Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'art. 2890.”

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Articolo 2864 del Codice civile

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Articolo 2866 del Codice civile