Articolo 2859 del Codice civile

(Eccezioni opponibili dal terzo acquirente)

“1. Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna.

2. Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.”

Indietro
Indietro

Articolo 2858 del Codice civile

Avanti
Avanti

Articolo 2860 del Codice civile